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Lo Statuto
ARTICOLO 1
Ai fini di un raccordo istituzionale tra i Circoli o Cral che curano le attività
di promozione ed organizzazione del tempo libero dei lavoratori dipendenti delle
singole Amministrazioni delle Regioni Italiane, o da esse in quiescenza, è
costituita per le finalità di cui al successivo art. 3 un organismo
interregionale denominato "Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei
Dipendenti delle Amministrazioni Regionali Italiane".
La Federazione Nazionale è apartitica ed apolitica, non ha scopi di lucro ed
opera secondo i principi democratici.
Per le sue caratteristiche e per la sua natura autonoma ed unitaria, non è
struttura di alcuna organizzazione. A tale fine rivendica, anche nei confronti
del più vasto associazionismo, il proprio autonomo ruolo di soggetto
istituzionale, titolare delle funzioni di programmazione, organizzazione e
gestione delle attività riferite al tempo libero dei dipendenti regionali.
La Federazione Nazionale adotta un proprio marchio, deliberato dal Consiglio
Nazionale e può assumere, negli atti correnti, la sintetica denominazione di:
"Federazione Nazionale CRAL Regioni d'Italia".
ARTICOLO 2
L'attività della Federazione Nazionale è disciplinata dalle norme contenute nei
successivi articoli.
Nell'ambito delle attività organizzate dalla Federazione Nazionale i Circoli o
Cral aderenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto
e dei regolamenti assunti a mente dello stesso.
Sono incompatibili con le cariche federali gli incarichi di responsabile apicale
di strutture nazionali o regionali, sia sindacali, sia di forze politiche e sia
di attività concorrenti per il tempo libero.
Sono altresì incompatibili i titolari di attività economiche o i responsaìbili
di società o cooperative con attività concorrenti o comunque interferenti con le
finalità della Federazione.
ARTICOLO 3
La Federazione Nazionale dei Circoli Ricreativi dei Dipendenti delle
Amministrazioni Regionali Italiane, nella salvaguardia dell'autonomia dei
singoli Circoli o Cral aderenti, ha lo scopo:
di sensibilizzare i livelli istituzionali e regionali al fine di conseguire il
riconoscimento giuridico dei Circoli o Cral e della loro rappresentanza
nazionale, mediante apposite iniziative legislative intese a sostenere e
finanziare le attività dei rispettivi Circoli o Cral e della loro rappresentanza
nazionale;
di favorire la reciproca informazione sulle problematiche e sulle attività del
tempo libero e di curare la predisposizione di programmi per lo sviluppo a
carattere interregionali di attività ricreative, turistiche, sportive,
socio-culturali e stipula convenzioni nazionali per l'acquisizione di servizi a
favore dei Circoli o Craladerenti e dei rispettivi soci;
di promuovere, nello spirito di una maggiore omogeneità dei circoli aderenti, la
realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento della uniformità
normativa dei medesimi.
ARTICOLO 4
La sede e la segreteria pro-tempore della Federazione Nazionale sono presso la
sede sociale del Circolo o Cral aderente cui appartiene il Presidente Nazionale.
ARTICOLO 5
Possono far parte della Federazione Nazionale i Circoli o Cral dei dipendenti
delle Amministrazioni regionali italiane.
L'adesione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio della
Federazione Nazionale delle istanze avanzate dai singoli Circoli o Cral
regionali.
ARTICOLO 6
Gli organi della Federazione Nazionale sono costituiti dall'Assemblea, dal
Consiglio Nazionale, dal Presidente e dal Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 7
Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Circoli o Cral aderenti che
ne fanno parte di diritto e possono farsi rappresentare per le riunioni della
Federazione Nazionale da un componente dell'organo direttivo del proprio Circolo
o Cral, con delega scritta.
ARTICOLO 8
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del
Presidente della Federazione Nazionale per procedere ai seguenti adempimenti:
approvazione dei programmi annuali e determinazione dei criteri di svolgimento
delle attività;
esame ed approvazione delle proposte di bilancio preventivo dell'anno in corso e
di conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 ottobre di ogni anno, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
approvazione dell'ammissione alla Federazione dei Circoli o Cral dei dipendenti
regionali che ne abbiano fatto richiesta;
determinazione della quota associativa annua;
predisposizione della proposta di regolamento di attuazione delle norme dello
Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
approvazione dei regolamenti ritenuti necessari per le differenti attività della
Federazione Nazionale, e
nomina del Direttore responsabile del notiziario della Federazione Nazionale e
dello staff di redazione.
Il Consiglio Nazionale è inoltre convocato dal Presidente in sessione ordinaria
su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
Nell'eventualità di cui al precedente secondo comma i richiedenti dovranno
precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, salva la facoltà di
integrazioni.
ARTICOLO 9
La seduta del Consiglio Nazionale è valida, in prima convocazione, se sono
presenti la metà più uno dei componenti o delegati dei Circoli o Cral aderenti
ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi o dei
loro delegati.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza dei convenuti
in prima convocazione o a maggioranza assoluta dei convenuti in seconda
convocazione, salvo gli argomenti su cui il presente Statuto o i regolamenti
assunti a mente dello stesso, richiedano differenti maggioranze qualificate.
ARTICOLO 10
L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale viene fissato dal Presidente.
La convocazione deve avvenire in forma scritta e comunicata a tutti gli aventi
diritto, almeno quindici giorni antecedenti la data di riunione.
I Presidenti dei singoli Circoli o Cral aderenti possono avanzare alla
Presidenza proposte aggiuntive scritte per la formulazione dell'ordine del
giorno.
Per le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale e per le sue eventuali
integrazioni si fa riferimento al regolamento interno di funzionalità del
Consiglio Nazionale stesso.
Gli argomenti che richiedano formali decisioni degli organi direttivi di tutti i
Circoli o Cral aderenti, debbono essere comunicati con almeno trenta giorni di
anticipo.
ARTICOLO 11
Il Consiglio Nazionale provvede all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente
e del Segretario economo.
Il Consiglio Nazionale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
biennale del Presidente della Federazione nazionale, fissa la sede e la data
della riunione per la elezione degli organi federali.
Le elezioni avverranno di norma a scrutinio palese salvo apposita richiesta di
scrutinio segreto da parte di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 12
L'Assemblea della Federazione è composta dai componenti del Consiglio Nazionale
di cui al precedente articolo 7 più due delegati per ogni Circolo aderente,
designati dai rispettivi organi direttivi, scelti nel proprio ambito.
ARTICOLO 13
L'Assemblea è convocata dal Presidente in sessione ordinaria entro il 31 ottobre
di ogni anno per:
approvare le linee politiche e programmatiche proposte dal Consiglio Nazionale;
approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio
preventivo dell'anno successivo;
eleggere il Collegio dei Revisori alla scadenza del mandato.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in prima
convocazione la metà arrotondata all'intero superiore dei Circoli o Cral
aderenti, ed in seconda convocazione almeno un terzo arrotondato all'intero
superiore degli stessi.
Le decisioni sono assunte a maggioranza degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 14
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del
Presidente, o su richiesta di almeno un terzo più uno dei componenti il
Consiglio Nazionale, in qualunque momento sia ritenuto necessario, per
deliberare:
su argomenti di particolare interesse in relazione alle finalità istituzionali
della Federazione;
su eventuali modifiche ed integrazioni delle norme statutarie, fatti salvi i
vincoli di cui al successivo art. 21;
sulla proposta di scioglimento della Federazione;
sulla esclusione di alcuni Circoli o Cral aderenti per fatti o comportamenti
contrari agli scopi sociali e/o ai fini istituzionali della Federazione su
conforme proposta deliberata dal Consiglio Nazionale.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano convenuti in
prima convocazione, due terzi arrotondati all'intero superiore dei Circoli o
Cral aderenti ed in seconda convocazione almeno la metà arrotondata all'intero
superiore degli stessi.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei convenuti. Per quanto attiene
agli argomenti b) e d) del precedente primo comma, le deliberazioni sono assunte
a maggioranza assoluta dei convenuti.
ARTICOLO 15
L'esercizio finanziario coincide per la Federazione con l'anno solare.
Il rendiconto consuntivo è predisposto su conforme deliberazione del Consiglio
Nazionale in data utile per l'approvazione definitiva dell'Assemblea ordinaria
da tenersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo.
Entro tale medesima data il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea
l'approvazione del bilancio preventivo dell'attività che la Federazione sarà
chiamata a svolgere durante l'anno in corso.
Qualora il bilancio preventivo, successivamente alla sua approvazione da parte
dell'Assemblea, richieda delle variazioni di urgenza in relazione al verificarsi
di fatti nuovi, allo stesso bilancio potranno essere apportate le necessarie
modifiche con deliberazione del Consiglio Nazionale assunta a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 16
Il patrimonio della Federazione è costituito in via ordinaria, dalle quote
associative annue a carico dei singoli Circoli o Cral aderenti, nella misura che
sarà stabilita entro il 31 ottobre dell'anno precedente dal Consiglio
Nazionale.
Costituiscono entrata straordinaria della Federazione ad integrazione del suo
patrimonio:
eventuali lasciti o donazioni;
contributi straordinari concessi da enti pubblici o da privati.
ARTICOLO 17
Il Presidente della Federazione Nazionale, il Vice Presidente ed il Segretario
economo durano in carica due anni.
Allo scadere del mandato è ammessa la riconferma del Presidente con il voto
favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, salvo sua
dichiarata indisponibilità.
Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti esterni.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni
vengono assunte dal Vice Presidente senza necessità di delega.
Qualora si rendessero vacanti le cariche di Presidente, Vice Presidente o
Segretario economo per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza, per
dimissioni o decesso, il Consiglio Nazionale provvede ad eleggere il sostituto
che permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
ARTICOLO 18
Gli incarichi in seno alla Federazione non sono retribuiti.
Gli oneri finanziari di organizzazione e di funzionalità della Federazione sono
a carico della stessa.
La responsabilità amministrativa della Federazione Nazionale è assunta
solidalmente dal Consiglio Nazionale a norma degli artt. 30, 40 e 41 del Codice
Civile.
ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti tra i componenti degli organi direttivi dei Circoli o Cral aderenti alla
Federazione Nazionale.
Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente che convoca e
presiede i lavori del Collegio stesso. Alle sedute possono partecipare i
Revisori supplenti con mero voto consultivo.
Sono compiti del Collegio dei Revisori:
il controllo di tutti gli atti contabili della gestione della Federazione
nazionale;
esaminare le bozze di bilancio consuntivo approvate dal Consiglio Nazionale per
riferirne all'Assemblea con propria relazione non vincolante per i deliberati
della Assemblea medesima.
Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni. Qualora - esperite le
sostituzioni con i Revisori supplenti - si rendessero comunque vacanti gli
incarichi di Revisore per perdita dei requisiti di eleggibilità, per decadenza,
per dimissioni o decesso, l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto che
permane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
ARTICOLO 20
Nel caso in cui - esperiti due tentativi a distanza di almeno quindici giorni
l'uno dall'altro - non sia possibile avere regolare convocazione dell'Assemblea
ordinaria e/o straordinaria convocate per decidere esclusivamente su argomenti
essenziali e di sopravvivenza della Federazione Nazionale, il Consiglio
Nazionale ne assume le funzioni.
Nel caso in cui si verifichino le dimissioni collegiali dell'intero Consiglio
Nazionale, il Presidente dello stesso resta in carica per la sola ordinaria
amministrazione.
ARTICOLO 21
Le presenti norme possono essere integrate o modificate dall'Assemblea
straordinaria su proposta del Consiglio Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del
Codice Civile e dei regolamenti interni assunti a mente del presente Statuto. |
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